Deducibilità donazioni alle Onlus

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 16 marzo 2005 è stato pubblicato il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, che reca, all’articolo 14, importanti novità in materia fiscale relativamente alle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’Ires in favore delle O.N.L.U.S. e di altri soggetti appartenenti al Terzo Settore.

La novità introdotta dal Decreto Legge che, da vicino, interessa le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro del Volontariato, in quanto O.N.L.U.S. di diritto, prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate in loro favore da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società siano deducibili dal reddito dell’erogatore fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70 mila euro all’anno.

Ai fini di una maggiore comprensione della portata di tali agevolazioni, e’ opportuno evidenziare la differenza tra oneri deducibili ed oneri detraibili. I primi sono rappresentati da quelle spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi per la determinazione del reddito imponibile in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi prima del calcolo dell’imposta. I secondi sono rappresentati, invece, da quelle spese che riducono l’ammontare dell’imposta lorda dovuta. A partire dal periodo di imposta in corso al 1.1.1998, la percentuale di detrazione di detti oneri e’ pari al 19%.

Le nuove previsioni sopra citate richiedono un confronto con quanto attualmente e’ previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), distinguendo il caso in cui il donatore sia una persona fisica o una impresa.

PERSONE FISICHE

L’art. 15 del T.U.I.R. prevede che le erogazioni liberali in denaro alle O.N.L.U.S. siano detraibili dall’Irpef nella misura del 19% per un importo non superiore ad euro 2.065,83. ne consegue che la detrazione massima possibile sia pari ad euro 393 (corrispondente al 19% di 2.065,83). Detta detrazione e’ consentita solo nel caso in cui la liberalità in favore della organizzazione di volontariato sia stata fatta attraverso determinati sistemi di pagamento (ad es. a mezzo bonifico bancario o mediante versamento su conto corrente postale).

L’art. 14 del D.L. 35/05, invece, prevede:

  • una deduzione dall’imponibile di importo anche più elevato, sino al valore del 10% del reddito imponibile e, comunque, con un tetto massimo di 70 mila euro;
  • amplia il beneficio anche alle offerte in natura;
  • si richiede espressamente che il versamento sia effettuato mediante i sistemi di pagamento sopra descritti.

IMPRESE

L’art. 100 del T.U.I.R. prevede che siano deducibili dal reddito dichiarato le offerte in denaro ad O.N.L.U.S. nei limiti di euro 2.065,83 o il 2% del reddito esposto in dichiarazione.

L’art. 14 del D.L. 35/05, conferma la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ma per i valori più ampi esposti in precedenza ed estende l’agevolazione anche alle offerte in natura che, prima della approvazione del Decreto legge, erano disciplinate, per particolari beni, dall’art. 13 del D.Lgs. 460/97.

Le nuove previsioni non sostituiscono e/o modificano quanto disposto dai citati articoli del T.U.I.R. ma ad essi si affiancano. Il D.L. 35/05, infatti, espressamente evidenzia che i benefici in esso contenuti non possono essere cumulati con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Inoltre, per i titolari di reddito di impresa, resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’articolo 100, comma 2, del T.U.I.R.

Ne consegue che, ad esempio, una persona fisica, al fine di massimizzare il vantaggio fiscale rinvenibile dall’aver effettuato una erogazione liberale in favore di una organizzazione di volontariato iscritta, dovrà decidere se far valere l’offerta come detrazione Irpef (valore massimo 393 euro) o se farla valere a titolo di deduzione dal reddito imponibile  nel limite del 10% con un massimo di 70 mila euro.

Presupposto per l’applicazione delle disposizioni indicate è la tenuta, da parte del soggetto beneficiario la liberalità (l’organizzazione di volontariato iscritta), di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

È stato altresì previsto l’inasprimento delle sanzioni (maggiorazione del 200%) per coloro che abbiano esposto, nella dichiarazione dei redditi, indebite deduzioni dall’imponibile in violazione dei presupposti di deducibilità in precedenza indicati.

Qualora l’indebita deduzione nella dichiarazione dei redditi del donatore sia stata esposta in conseguenza della riscontrata insussistenza, in capo al soggetto beneficiario (organizzazione di volontariato), dei caratteri solidaristici e sociali che il provvedimento intende tutelare, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

 

Cinque per mille

La Fondazione, con delibera assembleare unanime, ha deciso sin dall’attivazione di questo beneficio che, pur avendo diritto al 5×1000, di rinunciarvi perché ritiene che sia più utile destinarlo ad associazioni come Medici Senza Frontiere o Emergency. Tutti i nostri sostenitori sono pertanto invitati, se credono, a destinarlo a queste realtà.